Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Applicazione dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:
a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN).
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.