Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante».