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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
113.01.

  Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

  1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo l7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  3. Ai soggetti indicati nei precedenti corami che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.