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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113-bis.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
113-bis.08.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

  1. Per gli anni finanziari 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
   a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;
   b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione agli anni finanziari 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».