Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 113-ter.
(Compensazione crediti dell'accollante)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente: «per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante».
2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.