Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 50 milioni.