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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 110.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
110.02.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

  1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non hanno adottano i principi contabili internazionali ovvero che hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 25 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio precedenti, possono, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2 del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento sistematico del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le predette società possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel conto economico relativo all'esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui al comma 1 in considerazione dell'evoluzione della situazione economica derivante dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.
  3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.