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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 110.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
110.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente;
   « d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,»;
   b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

  2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.
  3. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 2, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.
  4. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 2, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.