Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'epidemia da COVlD-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.