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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-bis.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
1-bis.01.

  Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

Art. 1-ter.
(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

  1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.