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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.43. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
9.43.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere i seguenti:

    01) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;

    02) alla lettera n) dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   1) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera v):

     i) dopo le parole: «la violazione» sono inserite le seguenti: «di quanto disposto dall'»;

     ii) le parole: «del divieto di cui all'» sono soppresse;

     iii) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3»;

   2) alla lettera a), numero 2), capoverso «ee-bis», dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, inserire le seguenti: , nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   3) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;

   a-ter) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Estinzione dell'illecito)

   1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
   2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;

   4) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Condizioni per la riabilitazione)

   1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
   2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
   3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante.».

Il Governo