Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:
«aa-bis) il rilasciare, in qualsiasi forma, di dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino al suo accertamento con sentenza definitiva di condanna;».