Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 16, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «procede all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «richiede l'archiviazione al Primo presidente della Corte di cassazione che, se accoglie la richiesta, la dispone»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione».