Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) pubbliche dichiarazioni o interviste che, al di fuori dei casi di cui alla lettera v), per il riferimento agli affari oggetto di trattazione da parte di un ufficio giudiziario o ai magistrati incaricati della medesima ovvero per il contesto in cui sono intervenute e per le reazioni suscitate sono idonee ad arrecare pregiudizio al prestigio o al decoro dell'istituzione giudiziaria ovvero a integrare la violazione dei doveri di cui all'articolo 1;»