Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)
1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato,» sono sostituire dalle seguenti: «esclusivamente per iscritto»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente.».