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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato,» sono sostituire dalle seguenti: «esclusivamente per iscritto»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente.».