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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

  1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.
   1-bis. A tal fine, il Presidente del tribunale di cui al comma 1, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
   1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
   1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
   1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
   1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Giudizio amministrativo-contabile»;

   b) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.