Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 18, secondo comma, le parole: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;
b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.».