Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Riattivazione dei tribunali)
1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.
Art. 8-ter.
(Piante organiche)
1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».