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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per la previsione, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, l'istituzione di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale presso gli organi di governo italiani o presso le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento;

   b) prevedere l'attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale di cui alla lettera a) quale attività in ruolo, come tale sottratta alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 2, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   c) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera a) di magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e che abbiano un'ottima conoscenza della lingua inglese e francese nonché della lingua ufficiale ovvero di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività internazionale deve essere svolta;

   d) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera a) dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria internazionale presso uno degli organismi di cui alla medesima lettera a);

   e) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera a), l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni ivi indicati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.
  5. In ogni caso, dall'attuazione delle presenti disposizioni di legge e dei decreti legislativi da esse previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.