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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
5.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento.
  1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

   d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   e) previsione delle necessarie norme transitorie.