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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
4.11.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni;

   a-bis) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-ter) prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-quater) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità;

   a-quinquies) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni;

   a-sexies) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a-quinquies) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-septies) prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-octies) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità;

   a-novies) prevedere che ai concorsi di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati;

   a-decies) prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura;

   a-undecies) prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 gennaio 2006, n. 26, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante;

   a-duodecies) prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense;

   a-terdecies) prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari;

   a-quaterdecies) prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalle lettere da a) a a-quaterdecies);

   al medesimo comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalla lettere da a) a a-quaterdecies);

    sostituire le parole: anche in sede decentrata, con le seguenti: anche in sede decentrata, in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e;

    sostituire la rubrica con la seguente: Accesso alla Magistratura.