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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

  1. I Giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
  2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

   b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogare in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

   c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

   d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

   f) prevedere che l'Ufficio del Giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

   g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

   h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

   i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

  3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.