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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare i requisiti per l'elettorato passivo previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel senso che, oltre alle cause di ineleggibilità già previste, siano aggiunte le seguenti: non siano eleggibili i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;

   b) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

    1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

    2) l'elezione si effettua:

   i) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   ii) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

   iii) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

    3) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al numero 2);

    4) ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi di cui ai punti ii) e iii) del numero 2);

    5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono essere espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

    6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi + 1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

    7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.