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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
34.01.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura)

  1. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.