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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
31.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione) – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
  2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
  3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
  4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
  5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
  6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
  7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
  8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
  9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
  10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso».