Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9.