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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.34. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
3.34.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   1) alla lettera b), sostituire la parola: maturi con la seguente: matura;

   2) dopo lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

   b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

   b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;

   3) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: svolta dal magistrato, aggiungere le seguenti: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione;

   4) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

   5) alla lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

Il Governo