Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) introdurre, tra i criteri di valutazione della professionalità di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari;