stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
3.29.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 1:

    lettera a) sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

    lettera a), sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

    dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

    alla lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate, aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio;

   alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.