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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
29.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.
   2. L'elezione si effettua:
   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
   b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
   c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.
   3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:
   a) dodici magistrati per il collegio sub a) del comma 2;
   b) ventiquattro magistrati per il collegio sub b) del comma 2;
   c) sessanta magistrati per il collegio sub c) del comma 2.
   4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
   5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.».

   all'articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
   4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.
   5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie»;

   dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Durata della carica)

  1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «non sono immediatamente rieleggibili» sono sostituite dalle seguenti: «non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma».