Sostituirlo con il seguente:
Art. 29
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:
«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)
1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in ventiquattro collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.
2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni requirenti ed un rappresentante per le funzioni inquirenti.
3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata.
4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni inquirenti. Ove non disciplinato le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con decreto del Ministro della giustizia.».
Conseguentemente,
sopprimere l'articolo 31;
all'articolo 32 sopprimere il comma 6;
sopprimere l'articolo 33.