Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 4 sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.
dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 11. Il sistema elettorale deve garantire che la componente di magistrati che svolgono funzioni requirenti eletti componenti del Consiglio non deve essere superiore a un quarto del totale dei magistrati eletti.