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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
29.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

   1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.
   2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.
   3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.
   4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.
   5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età».

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quinta valutazione.

   sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

   1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.
   3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.
   5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».

   all'articolo 32 sopprimere i commi 5 e 6;

   sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.
   2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto».

   sostituire, l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».