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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
29.12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in tredici collegi uninominali distribuiti sul territorio nazionale per la categoria giudicante, in cinque collegi uninominali distribuiti sul territorio nazionale per la categoria requirente e in un collegio unico nazionale binominale per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte.
   2. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
   3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per singoli candidati non collegati ad alcuna lista e privi di contrassegno di gruppo o di lista.
   4. Ciascun magistrato candidato compie all'atto della candidatura anche una dichiarazione di collegamento con almeno due candidati in altri collegi».

  Conseguentemente:

   all'articolo 32, comma 1, capoverso «Art. 26», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   5-bis. Ogni elettore ha facoltà di esprimere un secondo voto, purché il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto.

   sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e assegnazione dei seggi)

   1. L'ufficio elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato.
   2. I voti ottenuti da tutti i candidati sono sommati ai voti conseguiti dai candidati con i quali ciascun candidato abbia compiuto dichiarazione preventiva di collegamento.
   3. I seggi vengono assegnati ai candidati collegati dividendo i voti per una serie di coefficienti lunga fino al numero di seggi da assegnare e si assegnano quindi i seggi in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.
   4. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione del voto.
   5. Una volta stabilito a livello nazionale il numero di eletti spettanti a ogni gruppo di candidati, si proclamano eletti i candidati di quel gruppo che abbiano ottenuto le maggiori percentuali di voti nel proprio collegio».