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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
29.01.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Divieto di rieleggibilità)

  1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 29-ter.
(Durata della carica)

  1. Al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola: «immediatamente».