Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:
Art. 29-bis.
(Divieto di rieleggibilità)
1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Art. 29-ter.
(Durata della carica)
1. Al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola: «immediatamente».