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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
24.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Selezione dei magistrali addetti alla segreteria)

  1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

   «1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
   2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
   3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.
   5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

   «1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
   2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
   4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
   5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
   8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
   9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale.».

Il Governo