Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti»;
alla lettera d), sostituire le parole: è componente con le seguenti: ed i componenti eletti dal Parlamento sono componenti;
alla lettera e), capoverso, dopo la parola: componente aggiungere le seguenti: più anziano.