Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)
1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».