Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura)
1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il sistema di elezione assicura le pari opportunità di donne e uomini nella composizione della rappresentanza eletta dai magistrati ordinari ai sensi del comma 1»;
b) all'articolo 25, comma 3:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I magistrati presentatori devono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, rispettando l'alternanza dei sessi, e non possono candidarsi a loro volta»;
2) al terzo periodo, le parole: «del candidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati»;
c) all'articolo 25, comma 5, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso,»;
d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista»;
e) all'articolo 26:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni elettore esprime due voti per candidati di sesso diverso su ciascuna scheda elettorale»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'elettore esprime i voti scrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;
3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;
f) all'articolo 27, comma 1, le parole: «la preferenza espressa» sono sostituite dalle seguenti: «le preferenze espresse».