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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
20.1.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

   1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «eletti dai magistrati ordinari» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   b) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

   d) all'articolo 4 il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati»;

   e) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati»;

   f) all'articolo 5, primo comma la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   g) all'articolo 11, terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   h) l'articolo 18 è sostituito con il seguente:

«Art. 18.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)

   1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

   a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

   b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

   e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

   f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

   i) l'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

«Art. 21.
(Operazioni di sorteggio)

   1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
   2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzella Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
   3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
   4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
   5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
   6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
   7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
   8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

   a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

    1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

    3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

   9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
   10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8.

Art. 21-bis.
(Convocazione dei corpi elettorali)

   1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
   2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
   4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

   l) l'articolo 22, della legge 24 marzo 1958, n. 159, è sostituito con il seguente:

«Art. 22.
(Componenti non togati)

   1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
   2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
   3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
   4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

   m) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

«Art. 23.
(Componenti togati)

   1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
   2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
   3. L'elezione è effettuata:

   a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

   n) dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura)

   1. Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
   2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio»;

   o) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti parole: «non togati»;

   b) al terzo comma, ovunque ricorrano, le parole: «designato dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togato», nonché le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati». Infine le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità», sono soppresse;

   p) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «componenti» sono inserite le parole: «non togati»;

   b) le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

   q) all'articolo 37 dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

   «Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

   r) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti togati)

   1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.
   2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
   3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

   s) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   b) al terzo comma le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati».