Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle «porte girevoli», prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;.