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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.40. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
2.40.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

  0-a) garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;