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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
19.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo.
  2. Gli articoli 196, 199 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sono abrogati.
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18:

    1) al comma 1, le parole: «i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative» sono soppresse;

    2) al comma 2 le parole: «ed i magistrati della giurisdizione ordinaria» sono soppresse;

   b) l'articolo 19 è abrogato.

  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.
  5. Il comma secondo dell'articolo 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è abrogato.
  6. L'articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 è abrogato.
  8. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388 è abrogato.
  9. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono abrogati.