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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
19.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo