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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
15.8.

  Sostituire gli articoli 15, 16 e 17 con i seguenti:

Art. 15.
(Ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, candidati a qualsiasi carica pubblica elettiva, sia in caso di loro elezione sia qualora non siano eletti, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 16.
(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo.
  2. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.