Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)
1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.
2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.