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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
12.8.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12.

  1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. I magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

   a) primo presidente della Corte di cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di cassazione;

   b) procuratore generale presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

   c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto;

   d) presidente della corte di appello;

   e) procuratore generale presso la corte di appello e avvocato generale presso la corte di appello;

   f) presidente del tribunale, presidente del tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di sorveglianza;

   g) procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni.

   3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.
   4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in aspettativa.
   5. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
   6. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.
   8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive».

Art. 13.

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60, comma 1, numero 6), le parole: «alle corti di appello, ai tribunali,» sono soppresse;

   b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

   «Art. 60-bis.(Casi di ineleggibilità per i magistrati)1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni nelle circoscrizioni ubicate. Analogamente sono ineleggibili magistrati che nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni.
   2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

   a) primo presidente della Corte di cassazione;

   b) procuratore generale e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

   c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto.

   3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.
   4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.
   5. I magistrati candidati e non eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
   6. I magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.».

   c) dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

   «Art. 66-bis.(Casi di incompatibilità dei magistrati ordinari a ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale)1. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.
   2. L'incompatibilità prevista al comma 1 si estende anche ai magistrati che, nei due anni antecedenti la data di accettazione della carica, sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.
   3. I magistrati che assumono la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dalla carica, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.».

Art. 14.

  1. Le disposizioni di cui ai commi all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 60, 60-bis e 66-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge, costituiscono princìpi fondamentali per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Art. 15.

  1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «I magistrati non sono eleggibili alla carica di cui al primo comma nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.
   I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
   I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.».

Art. 16.

  1. I magistrati non possono essere nominati ministri o sottosegretari di Stato se all'atto dell'accettazione della nomina non si trovano in aspettativa.
  2. I magistrati nominati ministri o sottosegretari di Stato una volta cessati dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla ricostruzione delle rispettive carriere.

Art. 17.

  1. I magistrati parlamentari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta:

   a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno;

   b) sono destinati anche in soprannumero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

   c) sono nominati, in applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

   d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 18.

  1. Le disposizioni dell'articolo 60-bis, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 13, comma 1, numero 2) della presente legge, non si applicano fino al prossimo scioglimento delle relative assemblee elettive in corso ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risultano in carica come presidente della provincia o consigliere provinciale, sindaco o consigliere comunale.

Art. 19.

  1. Le disposizioni all'articolo 66-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 13, comma 1, n. 2) della presente legge, si applicano ai magistrati che rivestono la carica di assessore alla data di entrata in vigore della medesima legge e che entro un mese da tale data non sono cessati dalla carica.