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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
12.10.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di Governo negli enti territoriali)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, anche se collocati fuori del ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alla carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della provincia in cui è compreso il comune. I medesimi soggetti non possono altresì assumere l'incarico di assessore regionale o di assessore provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, se, nei cinque anni precedenti la data di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi e uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, rispettivamente sul territorio della regione o della provincia autonoma.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai magistrati che per l'intero periodo ivi indicato abbiano prestato servizio presso gli organi delle giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono comunque candidabili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli di cui al comma 2, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Nei casi di scioglimento anticipato delle Camere ovvero di elezioni suppletive e di scioglimento anticipato del consiglio regionale, comunale, metropolitano o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 non si applicano qualora il magistrato abbia cessato di appartenere al rispettivo ordine giudiziario da almeno due anni.

Art. 13.
(Aspettativa per incarichi di governo statali, regionali e locali)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore o sottosegretario regionale, presidente o assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 14.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

  1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o per l'elezione, a suffragio universale, agli organi degli enti territoriali, quando il candidato sia un magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare o tributario, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui alla presente legge è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio competente per l'esecuzione degli accertamenti previsti al medesimo fine dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 15.
(Status dei magistrati nel corso del mandato elettivo o dell'incarico di governo)

  1. Il collocamento in aspettativa è obbligatorio per l'intero periodo di svolgimento del mandato elettivo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale da parte del magistrato. Esso comporta il collocamento fuori ruolo, con gli effetti previsti dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
  2. I magistrati di cui al comma 1:

   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale o della Corte militare d'appello, sono ricollocati presso l'ufficio di provenienza;

   b) se già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui alla lettera a) o presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati presso i corrispondenti collegi giudicanti.

  3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della regione, di presidente o di consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere regionale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio del distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione, della provincia autonoma o del comune per il quale hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alle cariche di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano con riferimento al territorio della città metropolitana.
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del presente articolo è disposto nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni.
  5. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del presente articolo non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 17.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione dal mandato parlamentare, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 19.
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione dal mandato parlamentare, qualora non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

   a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo. Essi non possono comunque esercitare neppure successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui al precedente periodo o presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale dell'ufficio di provenienza per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

   b) inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

   c) inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2;

   d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

  3. L'opzione di cui al comma 2 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.
  4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 18.
(Ricollocamento dei magistrati che hanno esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

  1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato nonché ai magistrati eletti alla carica di presidente delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 17.
  2. Ai magistrati nominati assessore o sottosegretario regionale, assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.
  3. Ai magistrati che hanno esercitato incarichi di capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei sindaci delle città metropolitane, nonché ai magistrati che hanno esercitato l'incarico di presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza per nomina del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 19.
(Ricollocamento nell'Avvocatura dello Stato e presso il Ministero della giustizia e ricostruzione della carriera)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera b), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e la conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento nonché le funzioni cui esso è finalizzato, prevedendo prioritariamente la destinazione a mansioni di studio e ricerca e alle candidature presso enti od organismi internazionali in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

Art. 19-bis.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti alla carica di consigliere regionale, consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale ovvero di sindaco o di consigliere metropolitano, alla cessazione dal mandato, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.
  2. I magistrati di cui al comma 1, per i cinque anni successivi alla cessazione dal mandato, non possono prestare servizio nel distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione nel cui ambito hanno svolto il mandato.

Art. 19-ter.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

  1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della regione, consigliere regionale, presidente o consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di sindaco o consigliere metropolitano, se eletti a suffragio universale, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore o sottosegretario regionale, di assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o di assessore comunale, non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni né essere assegnati ad alcun titolo a un ufficio giudiziario appartenente al distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero al distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati, a qualsiasi titolo, alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 19-quater.
(Disciplina transitoria)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

   a) ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo;

   b) inquadramento nel ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

   c) inquadramento nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

   d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

  2. L'opzione di cui al comma 1 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.
  3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 18, comma 2, e 9, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 19-quinquies.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   g-bis) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

    «5-bis) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-sexies.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità di anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge.».

Art. 19-septies.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari)

  1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.

Art. 19-octies.
(Abrogazioni e coordinamento normativo)

  1. Sono abrogati:

   a) l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

   b) il numero 6) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. All'articolo 60, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «6),» è soppressa.