Al comma 1), lettera b), capoverso 5-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) la segnalazione dei gravi e reiterati ritardi può pervenire al Presidente di sezione anche a mezzo di specifica istanza inoltrata dagli avvocati difensori delle parti in giudizio, contenente gli estremi della causa e gli elementi a supporto della lamentata violazione.