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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle Procure della Repubblica presso i Tribunali)

  1. È istituita, presso ogni sede centrale di tribunale, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.
  2. È istituita, presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.
  3. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.
  4. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 2 sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.
  5. La sezione specializzata di cui al comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.
  6. La sezione specializzata di cui al comma 2 è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.
  7. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

   a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

   b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al titolo IX e delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, del codice penale, commessi in danno dei minori;

   c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

   d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;

   e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;

   f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

   g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

  8. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui al comma 1 la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.
  9. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.
  10. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.
  11. Le sezioni specializzate di cui al comma 1, sono competenti:

   a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

   b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

   c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente ai minori.

  12. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
  13. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.
  14. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata di cui al comma 1 ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.
  15. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti rimasti inadempiuti della sezione specializzata di cui al comma 1 emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
  16. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze o esigenze particolari.
  17. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui al comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
  18. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
  19. Le sezioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.
  20. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.
  21. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 per esigenze determinate e motivate.
  22. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative, su problematiche minorili, o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.
  23. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui al comma 1 che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima.
  24. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello è aumentata di 140 unità destinate al dislocamento nelle sezioni specializzate o nelle sezioni specializzate d'appello istituite ai sensi della presente legge.
  25. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie. Il decreto apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
  26. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4.
  27. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

   a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

   b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

   c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

  28. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4. La partecipazione a tali corsi costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.
  29. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 sono tenuti a partecipare.
  30. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
  31. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

   a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2, competenti per territorio ai sensi della presente legge;

   b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui al comma 1 del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

   c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui al comma 1 competenti per territorio.

  32. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
  33. Le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  34. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal presente articolo. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.
  35. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.